Ruderi da ristrutturare, le Entrate aprono al Superbonus al 110%

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Con risposta all’interpello n. 326/2020 l’Agenzia delle Entrate ha aperto nuove opportunità di vantaggio fiscale per tutte quelle persone che desiderano acquistare un rudere e ristrutturarlo, usufruendo delle detrazioni maggiorate del 110% di cui al c.d. Superbonus. Nelle sue opinioni, infatti, il Fisco ha di fatti ammesso che il beneficio fiscale del 110% possa essere esteso anche agli edifici “collabenti”, ovvero a quegli immobili che sono deteriorati a tal punto da non poter essere abitati.

Le unità collabenti

Appare evidente che tale chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate possa aprire interessanti margini di investimento per tutti coloro i quali avranno il piacere di poter acquistare un rudere e ristrutturarlo… gratis, o quasi.

Le unità collabenti sono infatti definibili come quelle unità immobiliari censite in catasto nella categoria F/2, non abitabili e, dunque, non produttive di reddito. Ebbene, anche se in un primo momento non vi era particolare chiarezza circa la possibilità di poter includere anche le unità collabenti all’interno del perimetro di cui al Superbonus, con l’interpello anticipato in apertura il Fisco ha in realtà reso possibile che anche gli interventi di ristrutturazione su di essi (evidentemente, nel rispetto delle altre condizioni, come il miglioramento di due classi di efficientamento energetico), possano essere ammessi alla detrazione del 110%.

Un’operazione (quasi) gratis

Da quanto sopra risulta dunque evidente che ogni contribuente potrà utilizzare la detrazione del 110% per le spese sostenute per gli interventi su tali unità collabenti, anche se non destinate ad abitazione principale. Ne deriva altresì che l’intera operazione potrebbe dunque risultare gratis, e che il contribuente potrà optare, anche per questo genere di spese, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, conseguendo così la possibilità di poter investire su tali immobili a costo zero, o molto marginale.

Ricordiamo in tal novero che per poter avere accesso al Superbonus 110% sugli edifici collabenti, tali unità immobiliari dovranno essere dotate di un impianto di riscaldamento che sia compatibile con quanto previsto dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. L’impianto, pur non funzionante, dovrà trovarsi negli ambienti nei quali sono effettuati gli stessi interventi di riqualificazione energetica.

Con l’occasione, l’Agenzia delle Entrate indica poi quali siano le modalità per poter usufruire del Superbonus, tra l’utilizzo diretto della detrazione, lo sconto in fattura effettuato dalla società che effettua i lavori, e la cessione del credito ad altri soggetti, come le banche o gli altri intermediari finanziari abilitati a tale operazione.

In tal modo il contribuente potrebbe potenzialmente arrivare a compiere l’operazione di ristrutturazione di un rudere senza effettuare degli effettivi investimenti finanziari con le proprie risorse, e usufruendo – fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe – di questa interessante opportunità per poter intervenire sulle unità appartenenti a queste categorie catastali.

Preliminarmente a tali operazioni, invitiamo naturalmente tutti i soggetti interessati a contattare un tecnico che possa verificare se vi siano o meno gli effettivi estremi per poter poi procedere alla richiesta dei Bonus previsti dai recenti interventi normativi.

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