Prima casa giovani: quali agevolazioni per chi ha un ISEE sotto i 40.000 euro

Prima casa giovani
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Il Decreto Sostegni Bis (d.l. 73/2021) ha introdotto una serie di misure agevolative per la prima casa, rivolte ai giovani che soddisfano requisiti di situazione economica equivalente sanciti dal provvedimento.

Si tratta, in estrema sintesi, di un rafforzamento delle garanzie già previste con la l. 147/2013, e che potrebbero fornire uno spunto decisivo per tutte quelle persone che desiderano investire sul proprio primo immobile di proprietà a condizioni sicuramente più compatibili con le proprie possibilità. Ma come funzionano?

La garanzia per i mutui prima casa dei giovani

Come abbiamo anticipato qualche riga fa, l’art. 64 del Decreto Sostegni Bis  ha ampliato il supporto già operante mediante Fondo di garanzia per la prima casa, introdotto a suo tempo dalla Legge di Bilancio 2014 mediante una garanzia pari al 50% della quota capitale, a valere sui mutui per acquisto, ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, oltre che dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il Decreto Sostegni Bis compie tuttavia un importante passo in avanti in tale ambito, ampliando il beneficio a tutti i giovani di età inferiore ai 36 anni senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari, a patto che abbiamo un ISEE inferiore a 40.000 euro. Inoltre, la garanzia dello Stato passa dal 50% all’80% della quota capitale del mutuo richiesto, con possibilità di richiesta fino al 30 giugno 2022.

Quali agevolazioni sulle imposte per la prima casa

In aggiunta a ciò, il Decreto Sostegni Bis ha introdotto alcune importanti agevolazioni sulle imposte da corrispondere per gli atti di compravendita di case di abitazione (con la sola eccezione di quelle di lusso), così come sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Dunque, i soggetti che hanno un’età inferiore a 36 anni, con ISEE inferiore a 30.000 euro, possono fruire di agevolazioni come l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale, e la riduzione a metà degli onorari notarili.

Di contro, per gli altri acquirenti che sono soggetti ad IVA, viene attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, da utilizzarsi in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce dei redditi presentati dopo la data di acquisizione del credito o, se ricorrono i casi, anche in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Ricordiamo infine come sulla base degli ultimi interventi normativi, i mutui che sono concessi per le operazioni di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

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