Sospensioni mutui, accesso al fondo anche nel 2021: come fare richiesta

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Al Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa sarà possibile accedere fino al 31 dicembre 2021, come da discipline più volte introdotte e arricchite nel corso di quest’anno, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla crisi economica scaturita dalle misure restrittive anti-Covid 19.

Ma chi può fare richiesta? E quali sono i tempi per poter ottenere il via libera da parte della società che gestisce questo strumento?

Chi può far richiesta della sospensione mutui prima casa

Andando con ordine, ricordiamo che, come da normativa vigente, possano far richiesta della sospensione dei mutui per la prima casa coloro che sono intestatari di un mutuo per la prima abitazione di proprietà, di importo non superiore a 250.000 euro.

È inoltre previsto che:

  • in caso di ritardo di pagamento delle rate del piano di ammortamento, il ritardo non sia superiore a 90 giorni consecutivi;
  • nell’ipotesi di mutuo intestato a due o più persone, le condizioni di difficoltà di cui si dirà siano riferibile anche  a una sola delle persone cointestatarie.

Per poter accedere ai benefici del fondo è inoltre indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • perdita del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, o parasubordinato;
  • morte del mutuatario;
  • riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80% dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo;
  • sospensione del lavoro per almeno  30 giorni lavorativi consecutivi con attualità dello stato di sospensione;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario di lavoro complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro.

Come fare richiesta della sospensione mutui prima casa

La richiesta della sospensione dei pagamenti del mutuo per la prima casa può essere avanzata al proprio istituto di credito, il quale inoltrerà la documentazione relativa a Consap.

A sua volta, la società gestita dal MEF valuterà la presenza o meno dei presupposti e, entro 20 giorni solari, comunicherà all’istituto di credito l’esito dell’istruttoria. Nel caso in cui entro questo arco temporale Consap non dovesse comunicare alcunché, la domanda di sospensione del piano di ammortamento del mutuo  si intenderà accolta.

Dal giorno  della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria, la banca ha 30 giorni lavorativi di tempo per poter attivare la sospensione dell’ammortamento (che diventano 45 nell’ipotesi di mutui cartolarizzati).

Le rate di ammortamento che dovessero eventualmente scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione.

Si tenga infine conto che rimane confermata la procedura di sospensione automatica della prima  rata. In altri termini, la banca potrà procedere alla sospensione della prima  rata che scade dopo la richiesta, senza dover attendere il via libera da parte di Consap.

Maggiori informazioni possono essere ottenute presso il proprio istituto di credito o direttamente sul sito internet consap.it, nella sezione dei Fondi di solidarietà.

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