Casa donata, novità sulla compravendita

Compravendita immobiliare
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Il 2024 ha visto la luce di alcune importanti novità per la compravendita di una casa donata. Innovazioni che avrebbero già dovuto essere inserite all’interno della Legge di Bilancio, ma che sono poi confluite nel Ddl Semplificazioni, che ha cercato di perseguire l’obiettivo di rendere un po’ più facile vendere una casa ricevuta in donazione. Ma che cosa cambia?

In estrema sintesi, possiamo qui rammentare come le azioni di riduzione dei legittimari non impatteranno più sui diritti che il terzo acquirente ha maturato sull’immobile compravenduto. Grazie alle novità introdotte dal legislatore, infatti, sarà quasi sempre solo il donatario a compensare i legittimari che ritengono di aver subito un pregiudizio alla propria quota di eredità. Il terzo acquirente sarà così lasciando indenne da qualsiasi effetto negativo che potrebbe sorgere da azioni di riduzione.

Le novità del Ddl Semplificazioni

Più nel dettaglio, la principale novità contenuta nel Ddl Semplificazioni è la modifica del testo dell’art. 563 cod. civ., che prima della riforma sanciva che “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.

Successivamente alla riforma, invece, la norma prevede ora che “la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”.

In altre parole, se da una parte sparisce il riferimento ai 20 anni necessari per l’azione di riduzione da parte del legittimario nei confronti del terzo, dall’altra parte viene ricondotto il fatto che tale ipotesi è relativa solo alle ipotesi in cui l’avente causa del donatario lo sia a titolo gratuito, e che il donatario si sia rivelato in tutto o in parte insolvente.

I termini per la trascrizione della domanda di riduzione

Un’altra novità che non dovrebbe passare inosservata è legata alla modifica dei termini di trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se infatti prima della riforma la trascrizione doveva avvenire entro 10 anni dall’apertura della successione, i nuovi termini inclusi nel Ddl Semplificazioni hanno introdotto una riduzione del termine da 10 a 3 anni.

L’entrata in vigore delle nuove norme

In ultimo, ricordiamo come le nuove disposizioni contenute nel Ddl Semplificazioni siano già in vigore ma si applicano esclusivamente alle nuove successioni. Se invece la successione è stata aperta prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, continueranno ad applicarsi le disposizioni del testo previgente.

Pertanto, sulle successioni già aperte potrà ancora essere proposta azione di restituzione degli immobili anche verso gli aventi causa dei donatari, nell’ipotesi in cui sia già stata notificata e trascritta domanda di riduzione. Ancora, lo sarà anche nel caso in cui quest’ultima sia notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl. O, come ultima alternativa, se i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

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