
Ristrutturare casa da una società non regolare, o in nero, può costare molto caro. Il Dl Coesione approvato dal governo lo scorso 30 aprile 2024, infatti, prevede che il committente prima della fine dei lavori debba ottenere dall’impresa di costruzioni un attestato sulla congruità del costo della manodopera per interventi edilizi a partire da 70.000 euro (prima la soglia minima era pari a 500.000 euro). Di conseguenza, il committente deve verificare che l’impresa sia regolare o abbia regolarizzato le proprie posizioni in essere prima di pagare il saldo finale dei lavori. E in caso contrario?
Sempre secondo quanto contenuto nel decreto, se il committente non adempie alle indicazioni di cui sopra, scatta una sanzione compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro, evidentemente a carico dello stesso contribuente che ha omesso i controlli.
Ad ogni modo, non si tratta di una novità rivoluzionaria nel nostro ordinamento, quanto di una sistemata più coerente a quanto già precedentemente in vigore. Di fatti, con il decreto del Ministero del lavoro n. 143 del 2021, l’esecutivo aveva già stabilito l’obbligo di verifica di congruità per i lavori edilizi nel privato a partire da 70.000 euro. In sede di conversione in legge del decreto Pnrr (legge n. 56/2024), invece, era stata introdotta una sanzione amministrativa tra 1.000 e 5.000 euro, a carico del committente, nell’ipotesi in cui il versamento del saldo finale avvenisse in assenza di un esito positivo della verifica, o previa regolarizzazione delle posizioni in nero da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
In tal senso, l’art. 28 del decreto Coesione ora in commento non ha fatto altro che allineare la nuova soglia minima di 70.000 euro prevista per la dichiarazione di verifica della congruità, con quella che era poi stata prevista come base per far scattare le sanzioni.
Ricordiamo inoltre che con il decreto Pnrr, convertito con la l. n. 56 del 2024, sono state riviste anche le sanzioni per il lavoro irregolare e sono state reintrodotte le fattispecie penali. In particolare, il decreto ha incrementato del 10% (al 30%) l’importo della sanzione pecuniaria prevista per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Si passa dunque:
- da 1.950 euro a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da 3.900 a 23.400 euro per periodi compresi tra 31 giorni e fino a 60 giorni;
- da 7.800 euro 46.800 euro se si superano i 60 giorni di lavoro effettivo.
Infine, in caso di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro è prevista la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Per esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale scatta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 a 4.500 euro.